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ISTRUZIONE PARENTALE

POSSIBILITÀ DEL GENITORE DI AVVALERSI DELL’ISTRUZIONE PARENTALE

Vorrei non usufruire dell’offerta educativa statale e insegnare ai miei figli a casa. Da solo o con altre famiglie.

E’ possibile?

In Italia è possibile fare studiare a casa i propri figli. Il nome di questo metodo didattico è “Homeschooling” che in Italia viene tradotto in “Educazione Parentale”.

L’educazione parentale prevede la possibilità per i genitori di seguire personalmente l’istruzione dei propri figli, diventando loro maestri (HOMESCHOOLING VERO E PROPRIO) o delegando questo compito ad altre persone da loro scelte ("SCUOLA LIBERA”). L’educazione parentale è sempre esistita: in Italia a prevederla era nel 1859 la Legge Casati nel regno di Sardegna successivamente estesa con l’unificazione a tutta Italia, in seguito lo Stato espresse la volontà di farsi carico del diritto-dovere di intervenire in materia scolastica.

L’articolo 30 della Costituzione Italiana recita: E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire, educare i figli; Articolo 33 l’arte e la scienza sono libere e libero né è l’insegnamento; Articolo 34 l’istruzione è obbligatoria e gratuita. Quindi il dovere e il diritto di istruire i propri figli è dei genitori, l’insegnamento è libero e l’istruzione è obbligatoria, non la scuola.

La normativa parentale è molto semplice e consiste nel dimostrare di avere la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità che è solo Statale (non comunale o regionale).

Pertanto la scuola non esercita un potere di autorizzazione in senso stretto, ma un semplice controllo che avviene in maniera indiretta, tramite l’obbligo di esame finale.

ESAMI

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca:

I genitori o gli esercenti la potestà parentale, che intendono, avvalendosi della normativa dell’Istruzione Parentale, delegare una LIBERA SCUOLA della formazione didattica-educativa dei propri figli,devono rilasciare al dirigente scolastico della scuola un'apposita dichiarazione, da rinnovare anno per anno, circa il possesso della “capacita tecnica o economica“ per provvedervi. Il dirigente scolastico ha il dovere di accertarne la fondatezza.

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